N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2015

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2015 (della Regione Lombardia). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2015 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Modalita' di calcolo della base imponibile - Prevista ammissibilita' in deduzione - per le societa' di capitali, gli enti commerciali, i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR, gli esercenti attivita' di allevamento di animali di cui all'art. 78 del TUIR - della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni gia' spettanti ai sensi dei commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dello stesso art. 11 - Prevista possibilita', per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR della deduzione per ogni lavoratore dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 dell'art. 11 - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Lesione del principio di copertura finanziaria - Lesione del principio della leale collaborazione. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 20. - Costituzione, artt. 81, 119 e 120. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2015 - Riduzione della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi in ogni settore - Estensione all'anno 2017 di quanto previsto dall'art. 46 del decreto-legge n. 66 del 2014 - Conseguente rideterminazione del finanziamento degli ambiti individuati e delle modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato - Previsione che per gli anni 2015-2018 il contributo delle Regioni a statuto ordinario e' incrementato di 3.452 milioni di euro in contributi di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento delle Regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro il 31 gennaio 2015 - Previsione che, a seguito della predetta intesa, sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato - Previsione, altresi', che, in assenza della predetta intesa entro il termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del S.S.N. - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo del difetto di ragionevolezza per la contraddittorieta' tra quanto disposto dalle disposizioni di cui al comma impugnato e previsto dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 555, 556 e 557, della legge n. 190 del 2014 - Violazione del principio costituzionale che nelle materie concorrenti, quali il coordinamento della finanza pubblica, la potesta' regolamentare spetta alle Regioni - Lesione del principio di leale collaborazione. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 398. - Costituzione, artt. 3, 117, comma sesto, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2015 - Riduzione della dotazione organica delle Citta' metropolitane e delle Province, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilita' 2015, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta del 30% per le Citta' metropolitane, del 50% per le Province, del 30% per le Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, della legge n. 56 del 2014 - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa residuale regionale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione dei principi di sussidiarieta', differenzazione ed adeguatezza - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 421. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma quarto, 118 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2015 - Obbligo per le Regioni e gli enti locali, per gli anni 2015-2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge di stabilita' 2015, nonche' alla ricollocazione in ruolo delle unita' soprannumerarie destinate ai processi di mobilita' - Previsione della nullita' di tutte le assunzioni effettuate in violazione di detta previsione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza, attesa la contraddittorieta' con gli artt. 92-96 della legge di riforma n. 56 del 2014 - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Lesione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 424. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2015 - Previsione che, per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 ed in attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 556 a 588 - Previsione che il livello di finanziamento del S.S.N. a cui concorre lo Stato e' stabilito in euro 112.062.000.000 per l'anno 2015 e in euro 115.444.000.000 per l'anno 2016, salve eventuali rideterminazioni ai sensi dell'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014, convertito in legge n. 89 del 2014, come modificato dal comma 398 del presente articolo - Previsione che eventuali risparmi nella gestione del S.S.N. effettuati dalle Regioni rimangono nella disponibilita' delle Regioni stesse per finalita' sanitarie - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo del difetto di ragionevolezza per la contraddittorieta' tra quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma impugnato e dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 555, 556 e 557, della legge n. 190 del 2014 - Violazione del principio costituzionale che nelle materie concorrenti, quali il coordinamento della finanza pubblica, la potesta' regolamentare spetta alle Regioni - Lesione del principio di leale collaborazione. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 555, 556 e 557. - Costituzione, artt. 3, 117, comma sesto, e 119. (15C00089) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 15-4-2015)

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