N. 36
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
5 marzo 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 marzo 2015 (della Regione Veneto).
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2015 -
Province e Citta' metropolitane - Previsto ricorso al contenimento
della spesa pubblica mediante riduzione della spesa corrente di
1.000 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000 milioni di euro per
l'anno 2016 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2017 - Conseguente
ripartizione delle predette riduzioni di spesa nella misura del 90
per cento per gli enti appartenenti alle Regioni a statuto
ordinario e del restante 10 per cento per gli enti della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna - Previsto obbligo di
inserimento da parte di ciascuna Provincia e Citta' metropolitana
in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di un
ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa - Prevista
esclusione dell'obbligo di versamento per le Province in dissesto
alla data del 15 ottobre 2014 - Previsione che con decreto del
Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il
supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore - SOSE
S.p.a., sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, e'
stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che
ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento,
tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni
standard - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei
principi di solidarieta' e di uguaglianza per il deteriore
trattamento delle autonomie locali rispetto agli altri comparti
della pubblica amministrazione - Lesione del principio di autonomia
degli enti locali - Violazione del principio di coordinamento della
finanza pubblica per irragionevolezza e sproporzione
dell'intervento legislativo rispetto all'obiettivo prefissato -
Illegittima imposizione di tagli generalizzati di spesa senza
previsione di trasferimenti statali a sostegno delle funzioni
deferite agli enti territoriali ed illegittimo trasferimento allo
Stato di risorse proprie degli enti locali senza previsione del
relativo impiego una volta acquisito dallo Stato - Imposizione di
vincoli generali di contenimento della spesa non uniformi e non a
carattere transitorio - Lesione dei principi di sussidiarieta',
adeguatezza e differenziazione.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 418.
- Costituzione, artt. 2, 3, 5, 117, 118 e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2015 - Fondo
di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter, dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Riduzione di 1.200 milioni di euro
annui, a decorrere dall'anno 2015 - Innalzamento al 20%, anziche'
al 10%, della quota di ridistribuzione del medesimo Fondo di
solidarieta' comunale basato sulle capacita' fiscali e sui
fabbisogni standard del territorio - Ricorso della Regione Veneto -
Denunciata violazione dei principi di solidarieta' e di uguaglianza
per il deteriore trattamento delle autonomie locali rispetto agli
altri comparti della pubblica amministrazione - Lesione del
principio di autonomia degli enti locali - Violazione del principio
di coordinamento della finanza pubblica per irragionevolezza e
sproporzione dell'intervento legislativo rispetto all'obiettivo
prefissato - Illegittima imposizione di tagli generalizzati di
spesa senza previsione di trasferimenti statali a sostegno delle
funzioni deferite agli enti territoriali ed illegittimo
trasferimento allo Stato di risorse proprie degli enti locali senza
previsione del relativo impiego una volta acquisito dallo Stato -
Imposizione di vincoli generali di contenimento della spesa non
uniformi e non a carattere transitorio - Lesione dei principi di
sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 435 e 459.
- Costituzione, artt. 2, 3, 5, 117, 118 e 119.
(15C00098)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 15-4-2015)
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