N. 45
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
19 marzo 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 19 marzo 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Sanita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Disciplina della
fase transitoria dell'accreditamento delle strutture socio
sanitarie - Previsione che le strutture di cui all'art. 35 della
legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, come modificata dalla legge
regionale n. 3 del 12 gennaio 2012, nonche' quelle che fino
all'anno 2014 hanno erogato prestazioni socio sanitarie in
esecuzione di "Progetti Obiettivo" approvati ai sensi dell'art. 1,
commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono
continuare ad erogare le stesse prestazioni fino al 31 dicembre
2015, in attesa della puntuale ridefinizione della normativa
regionale di conclusione della fase di accreditamento delle
medesime, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti
strutturali ed organizzativi - Ricorso del Governo - Denunciata
violazione della sfera di competenza legislativa concorrente
statale in materia di tutela della salute per contrasto con i
principi fondamentali posti in materia dalla legislazione statale
(art. 8-quater, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992) che prevedono
che il passaggio all'accreditamento definitivo o istituzionale
debba perfezionarsi entro un termine stabilito dalla legge dello
Stato.
- Legge della Regione Abruzzo 8 gennaio 2015, n. 1, art. 8.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, comma 796, lett. t).
(15C00114)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 6-5-2015)
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