N. 132
ORDINANZA (Atto di promovimento)
25 febbraio 2015
Ordinanza del 25 febbraio 2015 emessa dal Tribunale di Torino nel
procedimento civile promosso da De Felice Angela contro Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2013) - Istruzione pubblica - Previsione, a decorrere dall'anno
scolastico 2012-2013, che l'art. 1, comma 24, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli
assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori
per l'intero anno scolastico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni, per la copertura di posti
vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e
amministrativi - Previsione che la liquidazione del compenso per
l'incarico di cui al comma 44 e' effettuata, ai sensi dell'art. 52,
comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, in misura pari alla differenza tra
il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali
amministrativi al livello iniziale della progressione economica e
quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo
incaricato - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per
irrazionalita', attesa l'utilizzazione di parametri economici non
omogenei - Violazione di obblighi internazionali, derivanti dalla
normativa comunitaria.
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 44 e 45.
- Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in riferimento agli artt.
1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000.
(15C00196)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 8-7-2015)
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