N. 91 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 2017

Ordinanza del 7 marzo 2017 del G.I.P. del Tribunale di Teramo nel procedimento penale a carico di M. M.. Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Competenza per materia - Previsione della competenza del giudice di pace per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577, secondo comma, cod. pen. ovvero contro il convivente - Mancata previsione, con specifico riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 577, primo comma, n. 1, cod. pen., dell'esclusione della competenza del giudice di pace anche per i fatti commessi contro il discendente naturale. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), art. 4, comma 1, lett. a), come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. (17C00137) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 28-6-2017)

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