N. 91
ORDINANZA (Atto di promovimento)
7 marzo 2017
Ordinanza del 7 marzo 2017 del G.I.P. del Tribunale di Teramo nel
procedimento penale a carico di M. M..
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace -
Competenza per materia - Previsione della competenza del giudice di
pace per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., limitatamente
alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di
parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti
elencati dall'art. 577, secondo comma, cod. pen. ovvero contro il
convivente - Mancata previsione, con specifico riferimento
all'ipotesi aggravata di cui all'art. 577, primo comma, n. 1, cod.
pen., dell'esclusione della competenza del giudice di pace anche
per i fatti commessi contro il discendente naturale.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14
della legge 24 novembre 1999, n. 468), art. 4, comma 1, lett. a),
come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e
per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
(17C00137)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 28-6-2017)
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