N. 23
ORDINANZA (Atto di promovimento)
13 dicembre 2018
Ordinanza del 13 dicembre 2018 del Tribunale di Lecce nel
procedimento penale a carico di S. M..
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Obblighi del
condannato - Previsione che la sospensione condizionale della pena,
quando e' concessa a persona che ne ha gia' usufruito, debba essere
subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni o al
pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
- Codice penale, art. 165, comma secondo, come modificato dall'art.
2, comma 1, lettera b), della legge 11 giugno 2004, n. 145
(Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di
coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale
della pena e di termini per la riabilitazione del condannato).
(20C00046)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 26-2-2020)
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