N. 23 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2018

Ordinanza del 13 dicembre 2018 del Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di S. M.. Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Obblighi del condannato - Previsione che la sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a persona che ne ha gia' usufruito, debba essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni o al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. - Codice penale, art. 165, comma secondo, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 11 giugno 2004, n. 145 (Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato). (20C00046) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 26-2-2020)

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