N. 115
ORDINANZA (Atto di promovimento)
9 giugno 2020
Ordinanza del 9 giugno 2020 del Tribunale di sorveglianza di Sassari
nel procedimento di sorveglianza di Z. P..
Ordinamento penitenziario - Misure urgenti in materia di detenzione
domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19 - Provvedimento di ammissione
alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi
connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 dei condannati e degli
internati per i delitti di cui agli artt. 270, 270-bis, 416-bis del
codice penale e 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, o per un
delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di
agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con
finalita' di terrorismo ai sensi dell'art. 270-sexies del codice
penale, nonche' dei condannati e degli internati sottoposti al
regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 -
Valutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza
sanitaria - Previsione che la rivalutazione venga effettuata entro
il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e,
successivamente, con cadenza mensile e immediatamente nel caso in
cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la
disponibilita' di strutture penitenziarie o di reparti di medicina
protetta.
Ordinamento penitenziario - Misure urgenti in materia di detenzione
domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19 - Norma transitoria -
Applicabilita' della disposizione di cui all'art. 2 del
decreto-legge n. 29 del 2020 ai provvedimenti di ammissione alla
detenzione domiciliare o di differimento della pena adottati
successivamente al 23 febbraio 2020.
- Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di
detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena,
nonche' in materia di sostituzione della custodia cautelare in
carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi
connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o
internate per delitti di criminalita' organizzata di tipo
terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere
legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi
avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione
mafiosa o con finalita' di terrorismo, nonche' di detenuti e
internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, nonche', infine, in materia di
colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i
condannati, gli internati e gli imputati), artt. 2 e 5.
(20C00193)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 19-8-2020)
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