Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Spese processuali - Rifiuto ingiustificato
della proposta conciliativa o transattiva della controparte -
Accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta
rifiutata - Condanna al pagamento delle spese processuali nel
frattempo maturate - Ritenuta applicazione anche alle controversie
in materia di lavoro - Denunciata irragionevolezza e violazione
della tutela giurisdizionale, del diritto ad agire in giudizio e
del diritto al lavoro, nonche' dei principi convenzionali relativi
al diritto a un equo processo, al divieto di non discriminazione, e
al diritto a un ricorso effettivo - Inammissibilita' delle
questioni.
Procedimento civile - Spese processuali - Rifiuto ingiustificato
della proposta conciliativa o transattiva del giudice -
Accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta
rifiutata - Condanna al pagamento delle spese processuali nel
frattempo maturate - Applicazione anche alle controversie in
materia di lavoro - Denunciata irragionevolezza e violazione della
tutela giurisdizionale, del diritto ad agire in giudizio e del
diritto al lavoro, nonche' dei principi convenzionali relativi al
diritto a un equo processo, al divieto di non discriminazione, e al
diritto a un ricorso effettivo - Non fondatezza delle questioni.
- Codice di procedura civile, artt. 91, primo comma, secondo periodo,
e 420, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma; Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, artt. 6, 13 e 14; Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, artt. 21 e 47.
(T-200268)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 16-12-2020)
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