Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum.
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata
«Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso
dell'art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale, in
materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari,
nel processo penale» - Assenza delle cause di inammissibilita'
previste dall'art. 75 Cost. - Quesito chiaro, semplice, omogeneo,
univoco rispetto la natura ablativa dell'istituto referendario -
Assenza di carattere propositivo del quesito - Ammissibilita' della
richiesta.
- Codice di procedura penale, risultante dalle modificazioni e
integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente
parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: "o
della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo
riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello
per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte
soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero ,
in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali e'
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni nonche' per il delitto di finanziamento illecito dei
partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e
successive modificazioni.
- Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,
art. 2, primo comma.
(T-220057)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 9-3-2022)
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