N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2022

Ordinanza del 25 marzo 2022 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da LAC - Lega per l'Abolizione della Caccia Onlus c/Regione Lombardia; Consiglio regionale della Lombardia; Provincia di Sondrio.. Ambiente - Caccia - Norme della Regione Lombardia - Divieto di caccia sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi - Previsione che i valichi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), esclusivamente nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi. - Legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria), art. 43, comma 3, sostituito dall'art. 1, comma 21, lettera f), della legge regionale 8 maggio 2002, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria») e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 16 settembre 2009, n. 21 ("Stagione venatoria 2009-2010: disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Modifica di leggi regionali"), e dall'art. 3, comma 5, lettera p), della legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 ("Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015"). Ambiente - Caccia - Protezione della fauna selvatica - Disciplina dello Stato e conforme disciplina della Regione Lombardia, secondo cui a protezione della fauna selvatica e' destinato il territorio agro-silvo-pastorale per una quota dal 20 al 30 per cento, fatta eccezione per il territorio delle Alpi, che costituisce zona faunistica a se' stante ed e' riservato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento - Ricomprensione in dette percentuali dei territori ove e' comunque vietata l'attivita' venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. - Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), art. 10, comma 3, "e di conseguenza" dell'art. 13, comma 3, lettera a), della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria). (22C00082) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 11-5-2022)

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