GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.
Sede: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202451801

(GU Parte Seconda n.19 del 17-2-2026)

 
Variazioni  di  tipo  I  all'autorizzazione  secondo   procedura   di
                       importazione parallela 
 

  Protocollo: 22095 del 10/02/2026 
  Medicinale: «CARDURA "2 mg compresse" 30 compresse» AIC: 043633027 
  Importatore: General Pharma Solutions S.p.A. 
  Tipologia variazioni: c.1.4 e c.1.10 
  Modifiche apportate: modifica dell'indirizzo  del  produttore,  nel
paese  d'origine:  da  Pfizer  Manufacturing   Deutschland   GmbH   -
Betriebsstätte  Freiburg,  Mooswaldallee   1   -   D-79090   Freiburg
(Germania) a Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Mooswaldallee  1
- 79108 Freiburg Im Breisgau (Germania); modifica della  composizione
in eccipienti,  del  prodotto  estero:  da  amido  glicolato  sodico,
cellulosa microcristallina, lattosio  e  magnesio  stearato  a  amido
glicolato sodico, cellulosa  microcristallina,  lattosio  monoidrato,
magnesio  stearato  e  sodio  laurilsolfato.  In  applicazione  della
determina AIFA DG N.8/2022  del  12/01/2022  pubblicata  in  G.U.R.I.
Serie Generale n.22 del 28/01/2022 e successive  modifiche,  relativa
all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n.219,  l'importatore  parallelo  e'  autorizzato  ad
importare lotti recanti la modifica  autorizzata  relativamente  alle
confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata al
Titolare dell'AIP. 
  Il Titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e'
tenuto ad apportare le necessarie modifiche al  Foglio  Illustrativo,
in tutti i casi, ed alle Etichette (solo nei casi di tipologia: c.1.2
-  c.1.3  -  c.1.9)  entro  e  non  oltre  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  della
modifica sopracitata. 
  I lotti gia' prodotti possono essere mantenuti  in  commercio  fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in ottemperanza all'art. 80  commi
1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  s.m.i..  In
caso di inosservanza  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art.  82  del
suddetto decreto legislativo. Le  modifiche  entrano  in  vigore  dal
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 

                       Il direttore esecutivo 
                       dott.ssa Zoyka Tabakova 

 
TX26ADD1459
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.