N. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1991

N. 124 Ordinanza emessa il 13 dicembre 1991 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sul ricorso proposto da Manca Di Mores Ettore ed altro contro la regione Lombardia ed altra Impiego pubblico - Dipendenti di enti parastatali (nella fattispecie: E.N.P.I.) trasferiti alle u.s.l. - Inquadramento degli psicologi nella posizione funzionale di "collaboratore psicologo", anziche' in quella, intermedia, di "coadiutore psicologo", come previsto per il personale di provenienza dalle regioni o dagli enti locali che si trovasse alla data del 20 dicembre 1979 nell'ottavo livello funzionale e con meno di otto anni di servizio nel settimo livello funzionale - Ingiustificata disparita' di trattamento di soggetti nella stessa situazione giuridica in base al solo dato dell'ente di provenienza, ed incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. per la demotivazione dei soggetti declassati e gli attriti derivanti dall'ingiusto declassamento - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 827/1988. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, tab. all. 2). (Cost., artt. 3 e 97). (092C0269) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 11-3-1992)

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