N. 124
ORDINANZA (Atto di promovimento)
13 dicembre 1991
N. 124
Ordinanza emessa il 13 dicembre 1991 dal tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia, sezione distaccata
di Brescia, sul ricorso proposto da Manca Di Mores Ettore ed altro
contro la regione Lombardia ed altra
Impiego pubblico - Dipendenti di enti parastatali (nella fattispecie:
E.N.P.I.) trasferiti alle u.s.l. - Inquadramento degli psicologi
nella posizione funzionale di "collaboratore psicologo", anziche'
in quella, intermedia, di "coadiutore psicologo", come previsto
per il personale di provenienza dalle regioni o dagli enti locali
che si trovasse alla data del 20 dicembre 1979 nell'ottavo livello
funzionale e con meno di otto anni di servizio nel settimo livello
funzionale - Ingiustificata disparita' di trattamento di soggetti
nella stessa situazione giuridica in base al solo dato dell'ente
di provenienza, ed incidenza sui principi di imparzialita' e buon
andamento della p.a. per la demotivazione dei soggetti declassati
e gli attriti derivanti dall'ingiusto declassamento - Riferimento
alla sentenza della Corte costituzionale n. 827/1988.
(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, tab. all. 2).
(Cost., artt. 3 e 97).
(092C0269)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 11-3-1992)
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