N. 140
ORDINANZA (Atto di promovimento)
23 ottobre 1992
N. 140
Ordinanza emessa il 10 gennaio 1992 e 23 ottobre 1992 dal tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia - Milano sul ricorso
proposto da Cucchetti Girolamo contro l'E.N.P.A.S.
Previdenza e assistenza sociale - Impiego statale - Indennita' di
buonuscita - Esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal
computo della base contributiva da considerarsi ai fini della
liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparita' di
trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti
pubblici - Violazione del principio della assicurazione di mezzi
adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Richiamo alla
sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988, di inammissibilita'
di analoga questione (trattandosi di scelta discrezionale riservata
al legislatore - rel. Pescatore) e a successive ordinanze di
manifesta inammissibilita' ritenute superate dal giudice rimettente
per l'inerzia prolungata del legislatore invitato con le predette
pronunce a provvedere all'omogeneizzazione della disciplina dei
rapporti di fine servizio - In via subordinata: mancata previsione
della possibilita' che la Corte costituzionale, prima di procedere
alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle
disposizioni impugnate, assegni un termine per il loro riesame da
parte del legislatore, con conseguente declaratoria di illegittimita'
costituzionale in caso di inerzia del legislatore stesso.
(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 27 maggio
1959, n. 324, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27).
(Cost., artt. 3, 36 e 38).
(093C0289)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 31-3-1993)
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