N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1992

N. 140 Ordinanza emessa il 10 gennaio 1992 e 23 ottobre 1992 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Milano sul ricorso proposto da Cucchetti Girolamo contro l'E.N.P.A.S. Previdenza e assistenza sociale - Impiego statale - Indennita' di buonuscita - Esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazione del principio della assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988, di inammissibilita' di analoga questione (trattandosi di scelta discrezionale riservata al legislatore - rel. Pescatore) e a successive ordinanze di manifesta inammissibilita' ritenute superate dal giudice rimettente per l'inerzia prolungata del legislatore invitato con le predette pronunce a provvedere all'omogeneizzazione della disciplina dei rapporti di fine servizio - In via subordinata: mancata previsione della possibilita' che la Corte costituzionale, prima di procedere alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate, assegni un termine per il loro riesame da parte del legislatore, con conseguente declaratoria di illegittimita' costituzionale in caso di inerzia del legislatore stesso. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27). (Cost., artt. 3, 36 e 38). (093C0289) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 31-3-1993)

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