N. 120 ORDINANZA 24 - 26 marzo 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Fallito - Perdita della capacita' elettorale attiva - Conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa del fallimento - Mancata previsione - Manifesta incompetenza del giudice remittente - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, artt. 2, primo comma, lett. a), e 32, primo comma, n. 3, come sostituiti dagli artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15). (Cost., art. 3, primo comma). (093C0304) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 31-3-1993)

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