Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Professionisti - Responsabilita' disciplinare dei giornalisti -
Giudizi - Pubblicita' delle udienze davanti al tribunale e alla corte
di appello - Esclusione dell'applicabilita' dell'art. 128 del c.p.c.
- Necessita' di un'applicazione con riferimento al bilanciamento
degli interessi del professionsta con quello della garanzia del
controllo della pubblica opinione sullo svolgimento del procedimento
- Discrezionalita' legislativa - Inammissibilita'.
(Legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 64, primo comma).
(Cost., art. 101).
(093C0518)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 19-5-1993)
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