N. 253 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 1993

N. 253 Ordinanza emessa il 16 marzo 1993 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ivrea nella procedura esecutiva immobiliare promossa dal Credito Fondiario S.p.a., con sede in Roma, ed altra contro fallimento "Societa' immobiliari riunite S.r.l." Credito fondiario - Espropriazione immobiliare a carico di immobili ipotecati - Onere per i successori del debitore di notificare il titolo di acquisto all'istituto di credito procedente - Inadempimento del suddetto onere - Conseguenze: svolgimento del processo di esecuzione nei soli confronti del debitore iscritto - Mancata previsione: 1) dell'obbligo di dare avviso dell'espropriazione agli aventi causa del mutuatario originario; 2) della possibilita' per gli aventi causa intervenuti nella procedura di chiedere la liberazione degli immobili dalla ipoteca; 3) della possibilita' per il giudice di ordinare all'istituto procedente il deposito di uno schema di frazionamento del mutuo - Lamentato contrasto con il diritto di difesa. (R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, quarto e quinto comma). (Cost., art. 24, secondo comma). (093C0559) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 2-6-1993)

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