N. 609
ORDINANZA (Atto di promovimento)
2 luglio 1993
N. 609
Ordinanza emessa il 2 luglio 1993 dal pretore di Pisa nel
procedimento civile vertente tra Summa Canio e l'I.N.P.S.
Previdenza e assistenza sociale - Diritto alla pensione ordinaria di
inabilita' - Esclusione per i titolari di assegni di invalidita' con
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n.
222/1984 anche nel caso (in seguito ad aggravamento, di permanente ed
assoluta impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa)
di rinuncia al trattamento di invalidita' in godimento -
Ingiustificata disparita' di trattamento ratione temporis di
situazioni identiche non riconducibili ad una necessita' logica
imprescindibile di decorrenza del beneficio da una determinata data,
ma a motivi di convenienza e di opportunita' insufficienti a
giustificare una deroga al principio di uguaglianza - Incidenza sul
principio della garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza
della Corte costituzionale n. 1116/1988 (di non fondatezza di
analoga questione) ritenuta superabile dal giudice rimettente.
(Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 2).
(Cost., artt. 3 e 38).
(093C1025)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 13-10-1993)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.