N. 609 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio 1993

N. 609 Ordinanza emessa il 2 luglio 1993 dal pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Summa Canio e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Diritto alla pensione ordinaria di inabilita' - Esclusione per i titolari di assegni di invalidita' con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 222/1984 anche nel caso (in seguito ad aggravamento, di permanente ed assoluta impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa) di rinuncia al trattamento di invalidita' in godimento - Ingiustificata disparita' di trattamento ratione temporis di situazioni identiche non riconducibili ad una necessita' logica imprescindibile di decorrenza del beneficio da una determinata data, ma a motivi di convenienza e di opportunita' insufficienti a giustificare una deroga al principio di uguaglianza - Incidenza sul principio della garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 1116/1988 (di non fondatezza di analoga questione) ritenuta superabile dal giudice rimettente. (Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 2). (Cost., artt. 3 e 38). (093C1025) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 13-10-1993)

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