Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Stupefacenti - Obbligo di notificazione al tossicodipendente della
contestazione dell'avvenuto consumo di sostanze stupefacenti - Misure
alternative al programma terapeutico e socio-riabilitativo -
Insufficiente determinatezza della sanzione amministrativa -
Prestazione di attivita' lavorativa non retribuita a favore della
collettivita' - Applicazione di attenuanti - Trattamento
differenziato in materia di tossicodipendenze - Mancata previsione
dell'applicazione di attenuanti - Irragionevole compressione del
diritto di difesa - Incongruenza delle pene rispetto alle condotte
sanzionate - Dose media giornaliera - Criteri di determinazione -
Discrezionalita' - Abrogazione di numerose norme relative alla
disciplina in materia di tossicodipendenze in esito al referendum
indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993 - Ius superveniens richiedente
riesame della rilevanza delle questioni di costituzionalita' -
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75 e 76; legge 26 febbraio
1990, n. 162, art. 16)
(Cost., 3, 10, 32 e 36).
(093C1191)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 1-12-1993)
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