N. 415 ORDINANZA 12 - 23 novembre 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Stupefacenti - Obbligo di notificazione al tossicodipendente della contestazione dell'avvenuto consumo di sostanze stupefacenti - Misure alternative al programma terapeutico e socio-riabilitativo - Insufficiente determinatezza della sanzione amministrativa - Prestazione di attivita' lavorativa non retribuita a favore della collettivita' - Applicazione di attenuanti - Trattamento differenziato in materia di tossicodipendenze - Mancata previsione dell'applicazione di attenuanti - Irragionevole compressione del diritto di difesa - Incongruenza delle pene rispetto alle condotte sanzionate - Dose media giornaliera - Criteri di determinazione - Discrezionalita' - Abrogazione di numerose norme relative alla disciplina in materia di tossicodipendenze in esito al referendum indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993 - Ius superveniens richiedente riesame della rilevanza delle questioni di costituzionalita' - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75 e 76; legge 26 febbraio 1990, n. 162, art. 16) (Cost., 3, 10, 32 e 36). (093C1191) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 1-12-1993)

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