Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Personale medico addetto al S.S.N. -
Incompatibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa presso
strutture private convenzionate con lo stesso S.S.N. nel settore
libero-professionale - Principio generale della unicita' del rapporto
di lavoro con il S.S.N. - Ragionevolezza della scelta del legislatore
nell'intento di assicurare la maggiore possibile efficienza
all'organizzazione sanitaria pubblica - Non fondatezza.
(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).
(Cost., artt. 3, 4, 32 e 35).
(093C1294)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.53 del 29-12-1993)
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