Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Divieto di retribuire le
mansioni superiori, secondo l'indirizzo interpretativo del giudice
amministrativo - Prospettata irragionevolezza - Questione gia'
ritenuta manifestamente infondata - Carenza di profili nuovi o
diversi - Manifesta infondatezza.
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
- Costituzione, art. 36.
(002C0285)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 17-4-2002)
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