N. 257 SENTENZA 20 giugno - 6 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento - Inosservanza del prescritto termine perentorio - Inammissibilita'. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25. Finanza regionale - Legge della Regione Puglia - Spese sanitarie - Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private in misura eccedente il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale - Determinazione per l'anno 2003 del «tetto montante» in riferimento ai volumi di prestazioni erogate nel 1998 - Eccezioni di inammissibilita' per carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Reiezione. - Legge della Regione Puglia, 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo. Finanza regionale - Legge della Regione Puglia - Spese sanitarie - Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private in misura eccedente il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale - Determinazione per l'anno 2003 del «tetto montante» in riferimento ai volumi di prestazioni erogate nel 1998 - Denunciata irragionevolezza nonche' violazione dei principi di eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione e contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (d.lgs. n. 502 del 1992) - Questione identica ad altra gia' dichiarata non fondata - Assenza di nuovi profili di censura - Manifesta infondatezza della questione. - Legge della Regione Puglia, 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo. Finanza regionale - Legge della Regione Puglia - Spese sanitarie - Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private in misura eccedente il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale - Determinazione per l'anno 2003 del «tetto montante» in riferimento ai volumi di prestazioni erogate nel 1998 - Denunciato contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992) - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Puglia, 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4. - Costituzione, art. 117, comma terzo. (007C0919) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 11-7-2007)

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