N. 317 ORDINANZA 29 - 30 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Parlamento - Intercettazioni «occasionali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Obbligo di immediata distruzione e inutilizzabilita' erga omnes dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati eventualmente acquisiti - Applicabilita' di tale disciplina anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare - Eccepita inammissibilita' della questione perche' volta a sindacare il regime autorizzatorio per l'uso processuale delle intercettazioni nei confronti del parlamentare - Reiezione. - Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, commi 2, 5 e 6. - Costituzione, artt. 3, 24 e 112. Parlamento - Intercettazioni «occasionali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Obbligo di immediata distruzione e inutilizzabilita' erga omnes dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati eventualmente acquisiti - Applicabilita' di tale disciplina anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale parziale delle disposizioni denunciate nel senso auspicato dal rimettente - Restituzione degli atti per il riesame della rilevanza. - Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, commi 2, 5 e 6. - Costituzione, artt. 3, 24 e 112. (008C0686) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.33 del 6-8-2008)

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