N. 318 ORDINANZA 29 - 30 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dibattimento - Mutamento della persona fisica del giudice - Dichiarazioni gia' assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilita' per la decisione - Necessita', secondo l'interpretazione della Cassazione a Sezioni unite, di rinnovare l'esame, quando sia richiesto da una delle parti e possa avere luogo - Denunciata irragionevolezza, nonche' violazione dei principi di uguaglianza, di non dispersione dei mezzi di prova e di ragionevole durata del processo - Questione identica ad altra gia' dichiarata manifestamente infondata - Assenza di censure nuove o diverse - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., artt. 511, 514 e 525, comma 2 (combinato disposto). - Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111. (008C0687) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.33 del 6-8-2008)

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