N. 50
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
5 marzo 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 marzo 2012 (della Regione Friuli-Venezia Giulia) .
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Aiuto
alla crescita economica (Ace) - Previsione, per le societa' ed enti
indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917
del 1989, che, ai fini della determinazione del reddito complessivo
netto dichiarato, e' ammesso in deduzione un importo corrispondente
al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le
disposizioni dei commi 2 e 8 - Calcolo del rendimento nozionale
proprio - Determinazione dell'aliquota percentuale per il calcolo
del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, con decreto
del Ministro dell'economia, a partire dal quarto periodo d'imposta
e determinazione per il primo triennio di applicazione, in via
transitoria, dell'aliquota del 3 per cento - Previsione che la
parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo
netto dichiarato e' computata in aumento dell'importo deducibile
dal reddito dei periodi di imposta successivi - Determinazione del
capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2010 e relative variazioni in diminuzione - Previsione
che gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a
partire dalla data del versamento; che quelli derivanti
dall'accantonamento di utili, a partire dall'inizio dell'esercizio
in cui le relative riserve sono formate; che i decrementi rilevano
a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati; che
per le aziende e le societa' di nuova costituzione si considera
incremento tutto il patrimonio conferito - Previsione
dell'applicazione delle predette disposizioni anche al reddito
d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria -
Previsione che le disposizioni di attuazione sono emanate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione, e che con lo
stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi
finalita' antielusive - Agevolazioni fiscali riferite al costo del
lavoro, nonche' per donne e giovani - Previsione, ai fini
dell'Ires, della deducibilita' di un importo pari all'imposta
regionale sulle attivita' produttive determinata ai sensi degli
artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 446 del 1997, relativa alla
quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed
assimilato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia -
Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale -
Denunciata violazione del principio di uguaglianza per
irragionevolezza e per il deteriore trattamento della comunita'
regionale rispetto alla comunita' nazionale - Denunciata lesione
del principio di leale collaborazione.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, artt. 1, commi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e 2, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 53, 97, 117, comma terzo, e 119; Statuto
della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5, 8, 48, 49, 51, 54,
63 e 65; decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965,
n. 114, art. 4; decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, artt. 2,
9, 14 e 18; decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 265, art. 1.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Disciplina dell'IMUP - Previsione della riserva allo Stato
sull'IMUP della quota di imposta pari alla meta' dell'importo
calcolato sulla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonche' dei
fabbricati rurali ad uso strumentale, dell'aliquota di base di cui
al comma 6, primo periodo - Previsione che le detrazioni e
riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla
quota di imposta riservata allo Stato - Previsione che le attivita'
di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal
comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle attivita' medesime a titolo di imposta, interessi
e sanzioni - Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio
ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
ragione delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base
derivanti dalle disposizioni dell'articolo censurato e che, in caso
di incapienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello
Stato le somme residue - Previsione che, con le procedure stabilite
dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e
Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto
maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che,
fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, e'
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente
periodo - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata
violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo
Statuto per la sottrazione di risorse finanziarie ai comuni e
l'attribuzione alle regioni di diverse competenze - Denunciata
violazione del principio di eguaglianza relativamente alla
disciplina del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo
perequativo.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13.
- Costituzione, artt. 3, 53, 97, 117, comma terzo, e 119; Statuto
della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5, 8, 48, 49, 51, 54,
63 e 65; decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965,
n. 114, art. 4; decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, artt. 2,
9, 14 e 18; decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 265, art. 1.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi -
Previsione che, a decorrere dall'anno 2013, il fondo sperimentale
di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali
dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna
sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla
maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo censurato -
Previsione che in caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue - Ricorso
della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione
dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 14, comma
13-bis.
- Costituzione, artt. 3, 53, 97, 117, comma terzo, e 119; Statuto
della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5, 8, 48, 49, 51, 54,
63 e 65; decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965,
n. 114, art. 4; decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, artt. 2,
9, 14 e 18; decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 265, art. 1.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed
aerei - Istituzione di una tassa annuale di stazionamento - Ricorso
della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione
dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto -
Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in
materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale,
mediante istituzione di una tassa sul turismo.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 16, commi
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 53, 97, 117, comma terzo, e 119; Statuto
della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5, 8, 48, 49, 51, 54,
63 e 65; decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965,
n. 114, art. 4; decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, artt. 2,
9, 14 e 18; decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 265, art. 1.
Bilancio e contabilita' pubblica - Enti locali - Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici
- Previsione che i comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna provincia, affidano
obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle
unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del T.U. n. 267 del 2000, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi - Riduzione dei costi di funzionamento delle
Province - Modificazione, a tal fine, dell'assetto delle funzioni e
degli organi di governo dell'ente Provincia - Attribuzione alle
Province di sole funzioni di indirizzo e coordinamento delle
attivita' dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge
statale o regionale - Individuazione del Presidente e del Consiglio
Provinciale come unici organi della Provincia - Trasformazione del
Consiglio provinciale in organo composto da dieci membri eletti
dagli organi elettivi dei comuni - Elezione del Presidente da parte
dello stesso Consiglio provinciale secondo modalita' stabilite con
successiva legge statale - Obbligo per lo Stato e per le Regioni di
trasferire ai Comuni entro il 31 dicembre 2012 le funzioni (gia')
provinciali, salva l'acquisizione delle stesse da parte delle
Regioni sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione
e adeguatezza - Attribuzione allo Stato di poteri sostitutivi in
caso di inadempimento regionale - Obbligo dello Stato e delle
Regioni di trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali
per l'esercizio delle funzioni trasferite - Riserva al legislatore
statale del potere di fissare la decorrenza del nuovo assetto
istituzionale dell'ente locale - Assegnazione di un termine di sei
mesi alle Regioni a statuto speciale per l'adeguamento alla nuova
disciplina - Possibilita' per i Comuni di istituire unioni o organi
di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni
amministrative, garantendo l'invarianza della spesa - Ricorso della
Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata, in via preliminare,
illegittimita' costituzionale di tutte le disposizioni impugnate
per l'assenza dei presupposti della necessita' ed urgenza -
Denunciato declassamento della Provincia da ente costituzionalmente
autonomo esponenziale della collettivita' locale, ad ente di
secondo livello con mere funzioni di coordinamento dei Comuni -
Denunciata violazione della competenza esclusiva regionale in
materia di ordinamento degli enti locali, a tutela delle autonomie
locali e del decentramento amministrativo.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, commi
4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis e 22.
- Costituzione, artt. 5, 77, 114, 117, commi primo, secondo e sesto,
118, commi primo e secondo, e 119; Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, lett. 1-bis, 11, 54, e 59; decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, art. 4;
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, artt. 2, 9, 14 e 18;
decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 265, art. 1.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Concorso alla manovra degli Enti territoriali ed ulteriori
riduzioni di spesa - Previsione che l'aliquota di cui al comma 1,
si applica anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e Bolzano - Previsione che, con le procedure
previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni
a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza
pubblica di 860 milioni di euro annui - Previsione, altresi', che
con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano alla
finanza pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte
di comuni ricadenti nel proprio territorio - Previsione che, fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art.
27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro e' accantonato,
proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per
ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione
Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario
nazionale per effetto del comma 2 - Ricorso della Regione
Friuli-Venezia Giulia - Denunciata ulteriore rilevante sottrazione
di risorse ed attribuzione di oneri alle Regioni speciali ed alle
Province autonome, in contrasto con il regime finanziario
disciplinato dallo Statuto - Denunciata violazione della competenza
regionale in materia sanitaria e di trasporti - Denunciata lesione
del principio di ragionevolezza.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, comma
3.
- Costituzione, artt. 3, 53, 97, 117, comma terzo, e 119; Statuto
della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5, 8, 48, 49, 51, 54,
63 e 65; decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965,
n. 114, art. 4; decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, artt. 2,
9, 14 e 18; decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 265, art. 1.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Esercizi commerciali - Eliminazione per le attivita' commerciali
dei limiti agli orari di apertura e di chiusura ed abolizione
dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' della
mezza giornata di chiusura infrasettimanale - Previsione quale
principio generale dell'ordinamento della liberta' di apertura di
nuovi esercizi commerciali senza limiti o prescrizioni di alcun
genere, tranne quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori e dell'ambiente, con l'onere per le Regioni e gli enti
locali di adeguare i loro ordinamenti entro il termine di 90 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione - Ricorso della
Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione del principio
di uguaglianza, sotto il profilo dell'irragionevolezza - Denunciata
violazione della sfera di competenza regionale esclusiva in materia
di esercizi commerciali e loro ubicazione.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31.
- Costituzione, artt. 3, 117, commi secondo, terzo e quarto, e 118,
primo comma; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4,
5, 8, 48, 49, 51, 54, 63 e 65; decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, art. 4; decreto legislativo 2
gennaio 1997, n. 9, artt. 2, 9, 14 e 18; decreto legislativo 23
dicembre 2010, n. 265, art. 1.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Previsione che le maggiori entrate erariali, derivanti dal
decreto-legge impugnato, siano riservate all'Erario, per un periodo
di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea - Previsione che con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione - Previsione, altresi', che, ferme restando le
disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonche' quelle recate
dall'articolo impugnato, con le norme statutarie, sono definiti le
modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del D.L.
impugnato per le Regioni a statuto speciale e per le Province di
Trento e Bolzano - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia -
Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale
disciplinata dallo Statuto.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 48.
- Costituzione, artt. 3, 117 e 119; Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5, 8, 48, 49, 51, 54, 63 e 65;
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114,
art. 4; decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, artt. 2, 9, 14 e
18; decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 265, art. 1.
(012C0108)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 18-4-2012)
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