N. 204
ORDINANZA (Atto di promovimento)
18 gennaio 2013
Ordinanza del 18 gennaio 2013 emessa dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile promosso da R.A. contro INPS.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Previsione che
nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita' civile, handicap e disabilita', nonche' di assegno
di inabilita' e di assegno di invalidita', chi intende proporre in
giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta,
con ricorso al giudice competente, domanda di accertamento tecnico
per la verifica preventiva delle condizioni legittimanti la pretesa
fatta valere - Previsione che l'espletamento tecnico preventivo
costituisce condizione di procedibilita' della domanda - Previsione
che, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico
preventivo, in caso di mancata contestazione delle conclusioni del
consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio non
superiore a trenta giorni fissato con apposito decreto, il giudice
stesso, con decreto non impugnabile e non modificabile, omologa
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze
probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico
dell'ufficio provvedendo sulle spese - Previsione dell'informativa
obbligatoria all'INPS al fine della partecipazione alle operazioni
peritali con un proprio perito - Violazione del principio di
uguaglianza sotto i profili della irragionevolezza e della
disparita' di trattamento di soggetti nelle stesse condizioni (ad
es. lavoratori di una stessa fabbrica) in dipendenza della materia
disciplinata dalla norma processuale (provvedimenti assistenziali,
previdenziali e pensionistici gestiti dall'INPS) - Lesione del
diritto di azione e di difesa in giudizio per l'introduzione di una
giurisdizione condizionata, per l'inesistenza attiva di un
difensore tecnico e per la mancata previsione di un tempus per la
discussione del caso - Violazione del principio della motivazione
dei provvedimenti giurisprudenziali - Lesione della garanzia
previdenziale.
- Codice di procedura civile, art. 445-bis; decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n.
248, art. 10, comma 6-bis.
- Costituzione, artt. 24, 38 e 111.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Accertamento
tecnico preventivo del requisito sanitario - Decreto di omologa del
giudice - Mancata attribuzione della qualita' di titolo esecutivo -
Violazione del principio di ragionevolezza e dei principi del
giusto processo.
- Codice di procedura civile, art. 445-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Accertamento
tecnico preventivo - Termine perentorio per il deposito della
dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU - Decreto
di omologa dell'accertamento sul requisito sanitario senza
preventivo contraddittorio tra le parti - Termine perentorio per il
deposito del ricorso introduttivo della fase contenziosa - Sanzione
di inammissibilita' per la mancata specificazione dei motivi della
contestazione - Lesione del principio di uguaglianza sotto i
profili della irragionevolezza e della disparita' di trattamento
delle parti - Violazione del diritto di azione e di difesa in
giudizio - Lesione della garanzia giurisprudenziale.
- Codice di procedura civile, art. 445-bis, commi 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Prevista
inappellabilita' della sentenza che definisce il giudizio di cui
all'art. 445- bis del c.p.c. - Violazione del principio di
uguaglianza sotto i profili dell'irragionevolezza e della
disparita' di trattamento - Lesione del diritto di azione e di
difesa in giudizio - Violazione dei principi del giusto processo.
- Codice di procedura civile, art. 445-bis, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(13C00303)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 2-10-2013)
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