N. 326 ORDINANZA 1 - 5 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Acquisizione di prove - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Ritenuta operativita' soltanto nel caso di attivita' di indagine delegata dal pubblico ministero e non se l'attivita' sia assunta di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria - Prospettata lesione del diritto di difesa e del principio di parita' delle parti del processo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. pen., art. 195, comma 4. - Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 111. (002C0694) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 10-7-2002)

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