N. 305 SENTENZA 29 - 30 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudizio di rinvio dopo annullamento - Impossibilita' per il giudice di rinvio di rilevare e sollevare questione di costituzionalita' riguardante il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio - Dedotta disparita' di trattamento tra imputati, nonche' lamentata lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Erroneita' del presupposto interpretativo alla stregua della giurisprudenza costituzionale - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., art. 627, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di utilizzazione della testimonianza resa da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni da loro ritualmente documentate e verbalizzate - Principio di diritto, vincolante per il giudice di rinvio, affermante la possibilita' per gli appartenenti alla polizia giudiziaria di riferire sulle notizie apprese da persone informate sui fatti, le cui dichiarazioni non siano state verbalizzate, pur sussistendo le condizioni per procedere alla loro formale assunzione e verbalizzazione - Irragionevole disparita' di trattamento tra imputati, con lesione indiretta del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Illegittimita' costituzionale della disposizione, ove interpretata nel senso censurato. - Cod. proc. pen., art. 195, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. (008C0674) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.33 del 6-8-2008)

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