venerdì 27 febbraio 2026
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In G.U. 1ª s.s. - Corte Costituzionale n. 8 del 25 febbraio 2026 è pubblicata la Sentenza 12 gennaio - 24 febbraio 2026, n. 20: Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Misure di prevenzione - Prevenzione di disordini negli esercizi pubblici - Divieto di accesso a pubblici esercizi presenti nel territorio dell'intera provincia (c.d. Daspo antirissa aggravato) - Misura adottata nei confronti di chi sia sottoposto a una precedente misura di prevenzione ancora efficace - Applicazione, in quanto compatibile, della disciplina prevista per il c.d. Daspo antirissa con obbligo di firma, che prevede che la misura sia immediatamente trasmessa al procuratore della Repubblica, che entro 48 ore decide se chiederne la convalida al GIP, il quale provvede nelle 48 ore successive, pena la cessazione dell'efficacia della misura - Omessa previsione - Violazione della liberta' personale - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Misure di prevenzione - Prevenzione di disordini negli esercizi pubblici - Divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi ove sono stati commessi i fatti rilevanti o che siano frequentati dalle persone alle quali il prevenuto si associa (c.d. Daspo antirissa) - Misura adottata nei confronti di chi sia sottoposta a una precedente misura di prevenzione ancora efficace - Autorita' competente - Questore, anziche' l'autorita' giudiziaria - Denunciata violazione della liberta' personale - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n.48, art. 13-bis, commi 1 e 1-bis. - Costituzione, artt. 2, 3, 13, 16 e 117, comma primo; Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 2.