Titolo II DISCIPLINA DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASSEGNAZIONE DI PRODOTTI GENETICAMENTE NON MODIFICATI. Capo I Norme per l'agricoltura biologica
Capo II Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 2. E' fatta salva l'istituzione, ai sensi dell'art. 15 delle legge provinciale n. 13 del 1991, dell'«Ufficio prodotti biologici», ora denominato «Ufficio per la qualita' delle produzioni agroalimentari», nell'ambito del servizio competente, anche in aggiunta al numero stabilito dall'art. 8 della legge provinciale n. 12 del 1983.
Capo II Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 2. E' fatta salva l'istituzione, ai sensi dell'art. 15 delle legge provinciale n. 13 del 1991, dell'«Ufficio prodotti biologici», ora denominato «Ufficio per la qualita' delle produzioni agroalimentari», nell'ambito del servizio competente, anche in aggiunta al numero stabilito dall'art. 8 della legge provinciale n. 12 del 1983.